Le scale portatili costituiscono un prodotto ampliamente utilizzato sia nei luoghi di lavoro sia negli ambienti domestici. Vengono usate sia perchè sono facilmente reperibili sul mercato sia per la loro grande versatilità; tuttavia un modo di utilizzo istintivo può rivelarsi pericoloso.
Pertanto, avendo ad oggetto la finalità di ridurre i rischi, è opportuno intervenire sul prodotto sia nella fase progettuale/genetica sia sulle istruzioni in fase di utilizzo nella fase successiva. Ambedue le fasi sono significative, in quanto, se in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in relazione alla formazione e corretta istruzione è possibile limitare i comportamenti pericolosi del lavoratore, in ambiente casalingo l’informazione è presa poco in considerazione dall’utente; conseguentemente la riduzione del rischio di incidenti è determinata principalmente dalla immissione sul mercato di un prodotto che abbia da un lato caratteristiche intrinseche capaci di ridurre il più possibile il rischio di infortunio, e dall'altro la coscienza e volontà di non farne un uso improprio suggestivo per futuri incidenti.
In base a dati statistici forniti dalla Commissione europea, direzione generale Salute consumatori si rileva che la casa risulta il luogo ove con maggiore frequenza si verificano incidenti, confermando che laddove, come per il luogo di lavoro, esista una maggiore professionalità unita a una formazione e a un adeguato controllo, si ottengono buoni risultati in tema di riduzione di incidenti.
È significativo notare che gli infortuni avvengono principalmente per cadute da scale da altezze superiori a un metro e che la maggior parte delle lesioni interessano gli arti (inferiori e superiori). La frattura e la contusione sono le lesioni di maggiore frequenza.
Quindi, anche da altezze relativamente basse si ottengono lesioni di consistente gravità.
Le statistiche rammostrano che il 20% degli incidenti sono dovuti a difetti delle scale, mentre il rimanente 80% erano imputabili all’uso non corretto.
LA LEGISLAZIONE E LE NORME TECNICHE
Il legislatore deve cercare di intervenire soprattutto eliminando o cercando di azzerare tutti quei fattori di rischio che riguardano sia la stabilità sia la durabilità nel tempo delle scale portatili, considerando le caratteristiche costruttive delle scale, il criterio di uso corretto e di quello “uso ragionevolmente prevedibile ex ante come non corretto”, tenendo conto, infine, sia dell’età sia della professionalità dell’utilizzatore anche in rapporto alle tipologie di attività che devono essere effettuate e alle condizioni ambientali in cui lo stesso si trova ad operare.
La legislazione e le norme tecniche hanno affrontato le problematiche relative alla sicurezza delle scale portatili, in particolare, per quanto concerne la stabilità, prendendo in considerazione tre soggetti:
1) il fabbricante;
2) il datore di lavoro;
3) l’utente finale.
1: IL FABBRICANTE, OVVERO IL PRODOTTO
Attualmente per le scale portatili (in alluminio e non) non esiste alcuna direttiva europea di prodotto.
Si deve fare riferimento al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), Parte IV, «Sicurezza e qualità», Titolo I, «Sicurezza dei prodotti» [...] che ha abrogato il (Art. 146 lettera o) ) D.Lgs 17 marzo 1995, n. 115 [...] che recepiva la direttiva europea 92/59/CEE [...] che stabilisce quali debbano essere le priorità sulla scelta delle normative e delle norme tecniche di riferimento, quali:
- le disposizioni comunitarie (direttive di prodotto);
- la normativa vigente nello Stato membro;
- le norme nazionali non cogenti che recepiscono una norma europea;
- le norme nazionali emanate da organismi nazionali di formazione;
- i codici di buona condotta in materia di sicurezza, ultimi ritrovati della tecnica, livello di sicurezza che i consumatori posso-no ragionevolmente aspettarsi.
Inoltre, il produttore deve dare al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione dei rischi e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall’utilizzo corretto o ragionevolmente prevedibile non corretto del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze. Inoltre, il distributore deve favorire il controllo sulla sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni derivanti dall’uso del prodotto al produttore, alle autorità competenti e collaborando alle azioni intraprese per evitare questi rischi.
In Italia, in mancanza di disposizioni comunitarie, le scale portatili usate sui “luoghi di lavoro” (che vedono come utente finale il lavoratore) devono rispondere alla normativa vigente ex art. 113, D.Lgs. n. 81/ 2008.[...].
Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, lo stesso D.Lgs. n. 81/2008 (come d’altra parte anche i passati D.P.R. n. 547/1955 [...] e D.P.R. n. 164/1956 [...] ) è abbastanza attento nel disporre che sia garantita, come già visto ai commi 5 e 6, art. 113, la stabilità della scala portatile durante l’impiego, secondo certi criteri (la trattenuta al piede, dispositivi antisdrucciolo ecc.).
L’art. 113 del citato decreto, al comma 3, in relazione alla costruzione delle scale portatili, ha disposto che le stesse devono avere dimensioni appropriate al loro uso e, al comma 4, quando sia necessario assicurare la stabilità, ha stabilito che le scale siano provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti e ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.
È compito del fabbricante dimostrare con calcoli e/o prove, con riferimento a un’appropriata specifica tecnica, anche prodotta dallo stesso, di aver ottemperato ai disposti legislativi. Per quanto concerne le norme tecniche di prodotto, esiste una norma europea non cogente, che riguarda le scale portatili e che non fa differenza tra scale da lavoro e per uso domestico, così strutturata:
UNI EN 131-1, «Scale, termino- logia, tipi, dimensioni funzionali»;
UNI EN 131-2, «Scale, requisiti, prove e marcatura»;
UNI EN 131-3, «Scale, istruzioni per l’utilizzatore»;
UNI EN 131-4, «Scale, scale trasformabili multi posizione con cerniere».
Inoltre, esiste una norma sugli sgabelli (scale inferiori a 1 metro di altezza), la UNI EN 14183, «Sgabelli a gradini, requisisti e prove». Questa norma ha specificato i requisiti per sgabelli a gradini, a rampa e a cupola. È opportuno sottolineare che l’attuale norma EN 131-2 del 2010, non ha contemplato prove specifiche, in relazione alle caratteristiche di stabilità e di durabilità, la stabilità è coperta solo dai requisiti geometrici. Il D.Lgs. n. 81/2008, art. 113, comma 10, ha ammesso una deroga alle disposizioni di carattere costruttivo (commi 3, 8 e 9) per le scale portatili conformi all’Allegato XX (non per gli sgabelli). Questo Allegato ha riconosciuto la conformità alle vigenti norme dei mezzi e dei sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all’impiego di scale portatili, alle seguenti condizioni:
- le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131, parti 1 e 2;
- il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al precedente punto, emesse da un laboratorio ufficiale;-
- le scale portatili siano accompagnate da un foglio o da un libretto recante: - una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti; - le indicazioni per un corretto impiego; - le istruzioni per la manutenzione e la conservazione; - gli estremi (l’istituto che ha effettuato le prove, i numeri di identificazione dei certificati, le date del rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131, par- te 1 e 2; - una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131, parte 1 e 2.
In sintesi, il fabbricante ha due possibilità (aventi caratteristica dell’alternatività) per provare la rispondenza della scala portatile alle vigenti norme (D.Lgs. n. 81/2008):
- dichiarare la conformità alle disposizioni vigenti dopo aver dimostrato con calcoli e/o prove, mediante l’utilizzo di un prodotto specifico dallo stesso ritenuto il più opportuno, di aver soddisfatto i requisiti della normativa vigente (ex art. 113, D.Lgs. n. 81/2008 citato);
- dichiarare la conformità della scala alle disposizioni vigenti dopo aver dimostrato di aver soddisfatto i requisiti normativi mediante l’applicazione dell’Allegato XX al D.Lgs. n. 81/2008 (UNI EN 131).
Se la scala è dichiarata conforme alla UNI EN 131 lo è anche al D.Lgs. n. 81/2008, mentre generalmente non è possibile il contrario. L’utilizzo di una scala sui “luoghi di lavoro” è subordinata, quindi, alla sua conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e/o alla norma tecnica UNI EN 131.
Nel caso, invece, in cui la scala portatile venga utilizzata da un utente finale che non sia un lavoratore (per esempio, per uso domestico), il codice al consumo nelle sue considerazioni di priorità ha richiamato per la fabbricazione l’impiego di norme nazionali non cogenti che recepiscono una norma europea. Quindi, si ricade nell’utilizzo della norma UNI EN 131 sia dal punto di vista del prodotto che dell’uso. In questo caso, l’uso di una scala in un “luogo non considerabile di lavoro” è subordinata, quindi, alla sua conformità alla norma tecnica UNI EN 131, così come richiesto dal D.Lgs. n. 206/2005.
È opportuno precisare che, dal momento che non esiste una direttiva di prodotto applicabile alle scale portatili, queste non possono essere marcate CE, ma devono riportare la marcatura UNI EN 131 e/o il riferimento alla conformità al D.Lgs. n. 81/ 2008, se sono impiegabili in un “luogo non considerabile di lavoro” (UNI EN 131) o in un “luogo di lavoro” (UNI EN 131/D.Lgs. n. 81/2008).
2: IL DATORE DI LAVORO, OVVERO L’USO DELLA SCALA
Il D.Lgs. n. 81/2008, con l’art. 111, comma 3, ha disposto che il datore di lavoro utilizzi una scala portatile quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’utilizzo di altre attrezzature (per esempio, i trabattelli, i cestelli elevatori) considerate più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure dalle caratteristiche dei siti che non può modificare.
Per il comma 7, stesso disposto, il datore di lavoro deve effettuare i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Secondo la ratio ispiratrice del Testo unico sulla sicurezza, è solo l’analisi del rischio che determina la scelta delle attrezzature più idonee all’attività che deve essere svolta, considerando anche il contesto in cui l'operatore si trova ad agire.
È importante denotare che sotto certe condizioni, le scale portatili in alluminio ed altri materiali possono essere utilizzate nei lavori in quota, ovvero in quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta a un’altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile. Questo è confermato anche con l’art. 113, comma 8, quando sono richiamate le caratteristiche delle scale in relazione alla loro altezza (8 metri e 15 metri). L’art. 113, per quanto concerne l’uso, ha fornito precise indicazioni, con particolare riferimento al rischio di instabilità.
3: L’UTENTE FINALE OVVERO L’USO DELLA SCALA
L’utente finale può essere il lavoratore o il consumatore inteso come colui che non opera in un luogo di lavoro o, meglio, «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta» ( ex art. 3, D.Lgs. n. 206/2005).
OBBLIGHI DEL LAVORATORE E DEL CONSUMATORE
Gli obblighi dei lavoratori sono descritti nell’art. 20, D.Lgs. n. 81/ 2008, e, in particolare, gli stessi devono utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro così come descritto nel libretto delle istruzioni e partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro. Per quanto riguarda i consumatori “non lavoratori”, questi devono seguire le indicazioni contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante della scala, così come de- scritto nella parte terza della UNI EN 131 e che devono accompagna- re il prodotto.
A tal riguardo, per i luoghi di lavoro, lo stesso D.Lgs. n. 81/2008 (come d’altra parte anche i passati D.P.R. n. 547/1955 e D.P.R. n. 164/1956) è abbastanza attento e dispone, come già visto ai commi 5 e 6, art. 113, che sia garantita la stabilità della scala portatile durante l’impiego, secondo certi criteri (la trattenuta al piede, dispositivi antisdrucciolo ecc.).
Infine, la stessa norma, pur permettendo l’utilizzo delle scale portatili nei lavori in quota, richiede che dall’analisi del rischio il datore di lavoro scelga di utilizzare una scala portatile quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’utilizzo di
altre attrezzature (per esempio, trabattelli, cestelli elevatoriecc.), considerate più sicure, non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure dalle caratteristiche dei siti che non può modificare.
In aggiunta, il datore di lavoro dovrà provvedere con un’adeguata formazione del lavoratore all’utilizzo delle tipologie di scale impiegate. Per quanto riguarda i “non luoghi di lavoro” l’indagine statistica ha evidenziato che in questo ambito avvengono circa l’80% degli incidenti e, quindi, il problema riguarda principalmente la sensibilizzazione al rischio dell’utente “non lavoratore”.
Questo aspetto non è di facile soluzione. Infatti, oltre a un buon prodotto e a un buon foglio di istruzioni, sorge la necessità di indurre questo tipo di utente a seguire certi criteri di utilizzo della scala e a non seguire criteri istintivi e/o mprovvisazioni. Inoltre, è anche vero che questa tipologia di utente utilizzerà principalmente solo alcuni modelli di scale e comunque di altezza contenuta (6/7 gradini), ma una caduta anche da 2 metri può comportare gravi lesioni, anche di carattere permanente. Il solo modo che può portare a un buon risultato è quel lo di modificare l’approccio culturale del consumatore quando questi debba affrontare qualsiasi attività che comporti dei rischi.
È un discorso più generale che va oltre l’utilizzo di una scala e che investe la cultura della sicurezza, la quale deve essere sistematicamente affrontata in ogni scuola di ordine e grado, in quanto è da lì che si forma il futuro consumatore e/o il lavoratore.
E' da tenere presente che la normativa UNI EN 131 non si applica alle scale ad uso professionale specifico quali le scale per i Vigili del Fuoco, le scale per la copertura dei tetti e le scale rimorchiabili.
La stessa norma non fa differenza tra scale portatili da lavoro in generale e quelle per uso domestico.
Con il Decreto 23 marzo 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai sensi dell’art. 28 lettera a) del D.Lgs 626/94 e s.m.i., è riconosciuta la conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all’impiego di scale portatili, alle seguenti condizioni:
a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte prima e parte seconda”.
b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale;
c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:
• una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti;
• le istruzioni per la manutenzione e la conservazione;
• le indicazioni per un corretto impiego;
d) gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date del rilascio) dei certificati delle prove previste dal-la norma tecnica UNI EN 131 parte 1 e parte 2;
e) una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 parte prima e parte seconda”.
In sintesi, come chiarito con lettera circolare n. prot. 15/0006125/01.02.07, del 13.07.2004, del MLPS, Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, Div. VII, il fabbricante ha due possibilità per provare la rispondenza della scala portatile alle vigenti norme (D.Lgs. n. 81/2008 che sostituisce iDPR 547/55 e DPR 164/56):
Delle due una:
1) dichiarare la conformità, dopo aver dimostrato, con calcoli e/o prove mediante l’applicazione di una specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, di aver soddisfatto i requisiti normativi;
2) dichiarare la conformità, dopo aver dimostrato di aver soddisfatto i requisiti normativi mediante l’applicazione del Decreto 23 marzo 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.