DPR 7 gennaio 1956 n. 164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

8. Scale a mano.

Le scale a mano devono avere le caratteristiche di resistenza stabilite dal decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 .
I pioli devono essere privi di nodi ed incastrati nei montanti, i quali devono essere trattenuti con tiranti
in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche
un tirante intermedio.
È vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti.

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