DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5;
Vista la direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

Definizioni - tipologie di scale



Scala: attrezzatura di lavoro dotata di pioli o gradini sui quali una persona può salire, scendere e sostare per brevi periodi, e che permette di superare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota.

Scala portatile: una scala che può essere trasportata e installata a mano,senza l’ausilio di mezzi meccanici.

Normativa scale con gabbia di protezione alla marinara

LA SCALA con gabbia di protezione detta “ALLA MARINARA”

La scala in alluminio fissa a pioli viene utilizzata prevalentemente per accedere con maggior sicurezza a qualsiasi luogo sopraelevato. Questa tipologia di scala viene costruita, solitamente, in verticale ma può anche presentare una inclinazione non inferiore ai 75°. Proprio per questa sua caratteristica strutturale l'utilizzo della scala in alluminio alla marinara può causare, per coloro che la utilizzano, un particolare rischio di caduta dall’alto.

Pagine

Abbonamento a scale in alluminio